L’esonero contributivo per i lavoratori è cumulabile con quello in favore delle madri rientrate al lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, ha chiarito che l’esonero contributivo IVS ex art. 39 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023), per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET di cui all’art. 27 del medesimo decreto-legge 48/2023.
L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’art. 1, c. 137, della L. 234/2021 (Bilancio 2022).
Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione di cui all’art. 1, c. 137, della L. di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.
Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).
Conseguentemente, l'esonero IVS nella misura prevista dall’art. 39 del D.L. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’art. 47, c. 7, del D.Lgs. 81/2015.
La procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni fornite con il presente messaggio ed eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.
Riproduzione riservata ©