L’INPS, con il messaggio n. 2853 del 1° agosto 2023, ha fornito chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo obbligatorio previsto dai CCNL dei dipendenti pubblici, a seguito del suo conglobamento nello stipendio tabellare.

I CCNL interessati sono quelli dei comparti “Funzioni Centrali”, “Istruzione e ricerca”, “Funzioni Locali” e “Sanità”.

L’INPS conferma l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP).

Inoltre, a decorrere dalle date stabilite dai singoli contratti collettivi per il conglobamento, è confermata l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Sempre a decorrere dalle stesse date, l’elemento è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile e rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).