L’INPS ha rilasciato la Release 4.17.1 del 29/03/2023 dell’allegato tecnico Uniemens, con cui sono state recepite le ultime istruzioni amministrative in materia di congedi parentali.

Si segnala, al riguardo, che nella denuncia individuale dei lavoratori dipendenti è stata variata la descrizione dei codice L053 e L062 di CausaleRecMat di <MatACredAltre> di <MatACredito> di <Maternita> di <DatiRetributivi>. Nel dettaglio, il codice L053 torna ad avere la descrizione “Indenn. Maternità facolt. (famil.di handicap)”. Il codice L062 assume invece la seguente descrizione: “Indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria. Circ. n. 152/2015 fino al 12 Agosto 2022 – da intendersi a partire dal 13 Agosto 2022 come Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino – Codice evento MA0. Messaggio n. 659/2023. Utilizzabile nel percorso attuale (sezione <Maternita>) fino al periodo di competenza 03/2023. Per i periodi successivi va esposto nella sezione <InfoAggCausaliContrib>”.

Sempre in tema di congedi parentali, in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi> sono stai inseriti i codici L050 e L062. Il codice L050 ha il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA2. Messaggio n. 659/2023. Utilizzabile nel percorso attuale (sezione <InfoAggCausaliContrib>) dal periodo di competenza 04/2023. Per i periodi precedenti utilizzare l’elemento <IndCongedoParentale> di <MatACredito> di <Maternita>”. Il codice L062 ha invece il significato di: “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino - Codice evento MA0. Messaggio n. 659/2023. Utilizzabile nel percorso attuale (sezione <Maternita>) dal periodo di competenza 04/2023”.

Tra le ulteriori novità si segnala l’inserimento dei codici 5A, 5B, 5C per le cessazioni del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Inoltre, è stata variata la descrizione del codice 1S di <TipoCessazione> di <Cessazione>, già utilizzato per le dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità, che ora viene esteso anche alle dimissioni del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001 (messaggio in corso di pubblicazione).