Contributi e fisco
IVA, quali termini per il versamento differito
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73E del 20 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal DL 193/2016 (L. 225/2016).
In particolare, viene precisato che il versamento del saldo IVA può essere differito:
- Al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- Al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Inoltre, con riferimento al differimento del pagamento IVA al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si conferma la possibilità di rateizzare il debito IVA a partire dal 30 giugno.
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