L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73E del 20 giugno 2017, ha fornito chiarimenti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal DL 193/2016 (L. 225/2016).

In particolare, viene precisato che il versamento del saldo IVA può essere differito:

  • Al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • Al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Inoltre, con riferimento al differimento del pagamento IVA al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si conferma la possibilità di rateizzare il debito IVA a partire dal 30 giugno.