Italia – Svizzera: nuovi codici tributo
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 dell’8 febbraio 2019, ha istituito il codice tributo “1065” denominato “Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d’imposta sulle rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis, della legge n. 413/1991”.
L’art. 76, c. 1, della L. 413/1991 prevede che “le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”.
L‘art. 76, c.1-bis, della citata legge 413/1991, inserito dall’art. 55-quinquies, c. 1, del DL 50/2017 (L. 96/2017) prevede che “la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
In sede di compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta cui la ritenuta si riferisce, nei formati “00MM” e “AAAA”.
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