L’Italia e la Repubblica di San Marino, hanno sottoscritto, il 4 aprile 2017, una convenzione con la quale le parti concedono e acconsentono all’esonero contributivo per le imprese e i lavoratori che, in seguito ad un distacco per prestazioni di lavoro transnazionale, sarebbero tenute alla contribuzione verso una o più delle Casse edili in cui avviene il distacco stesso.

In sostanza tramite il citato esonero contributivo l’impresa datrice di lavoro che distacca il lavoratore deve versare regolarmente alla Cassa Edile di provenienza i contributi dovuti.

La convenzione, che fa seguito al Dlgs 136/2016 attuativo delle direttive 96/71/CE e 2014/67/CE sul distacco transnazionale, è stata stipulata al fine di evitare fenomeni di duplicazione degli obblighi contributivi a favore delle Casse edili per i propri lavoratori.

Rimangono invece estranei alla Convenzione gli altri obblighi di natura previdenziale e contributiva esistenti nell’ordinamento giuridico sanmarinese o in quello italiano per le imprese che hanno effettuato un distacco transnazionale.

La Cassa edile di San marino e la Commissione Nazionale paritetica per le Casse edili offrono ai datori di lavoro la possibilità di effettuare per loro tramite, la denuncia preventiva del distacco dei lavoratori alla Cassa edile del rispettivo Stato in cui avviene il distacco stesso.

Per effetto di tale denuncia i datori di lavoro sono esentati dagli obblighi vigenti nella Repubblica di San marino o in quella italiana relativamente ai lavoratori elencati in detta denuncia.

In luogo di tali obblighi ci sarà uno scambio reciproco di certificazioni sull’effettiva iscrizione del datore di lavoro alla Cassa edile di riferimento nello Stato di provenienza in cui questo ha sede o in cui risulta soggetto passivo di imposta.

Se il lavoratore distaccato è alle dipendenze di un datore di lavoro sanmarinese, quest’ultimo provvede a notificare alla Cassa edile sanmarinese la propria intenzione di distaccare uno o più dipendenti in territorio italiano e si fa rilasciare dalla medesima Cassa edile un documento attestante la propria regolarità contributiva a favore della stessa.

Spetterà poi alla Cassa edile di San Marino notificare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili i nominativi dei lavoratori distaccati, l’iscrizione del datore di lavoro e la regolarità contributiva.

Medesimo discorso, però al contrario, vale nel caso in cui il distacco viene effettuato da un’azienda italiana.