L’INPS, con la circolare n. 72 del 09/06/2020, ha fornito le modalità operative che devono essere seguite dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), che hanno iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non hanno compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola, per fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:

-  il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;

-  il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Al fine del rispetto del limite “de minimis”, il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.

Per espressa previsione della Legge di Bilancio 2020 l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.

L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte. Si evidenzia che, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020.

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

L’INPS ricorda che la fruizione del beneficio è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inerente a: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.