Istruzioni operative per la definizione agevolata per le risorse proprie UE
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate – riscossione, ha ricordato che per aderire alla Definizione agevolata 2018 per le risorse UE è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018-D, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
Come si ricorderà l’art.5 del DL 119/2018 ha esteso la Definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
La norma prevede il pagamento integrale delle somme affidate a titolo di “capitale” e di “interessi iscritti a ruolo” (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese maturate per eventuali procedure esecutive), oltre che di un importo dovuto a titolo di interessi di mora previsti dalla normativa comunitaria e calcolati dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019.
L’adesione, oltre che via PEC, come ricordato all’inizio, può avvenire anche presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018-D debitamente compilato e firmato.
Per coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per poter beneficiare della “Definizione agevolata 2018 per le risorse UE” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, è comunque necessario presentare la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.
Rispetto alla Definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018, l’Agenzia delle entrate – riscossione evidenzia che la comunicazione ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse avverrà entro il 31 luglio 2019 anziché entro il 30 giugno.
Inoltre, il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di Definizione scade il 30 settembre 2019 anziché il 31 luglio; mentre la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
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