L'INPS con la circolare 13/03/2002 n.49, fornisce importanti precisazioni relativamente alla regolarizzazione del lavoro nero disciplinata dalla legge 383/2001. Vengono inoltre fornite le necessarie istruzioni ai datori di lavoro per usufruire delle agevolazioni contributive utilizzando il mod. Dm10/2. L'istituto previdenziale ricorda che in caso di verifica da parte dell'Ispettorato del lavoro, il datore di lavoro può ancora effettuare la dichiarazione di emersione purché l'irregolarità contestata non sia ancora stata messa a verbale. Il datore di lavoro, dopo aver inoltrato la dichiarazione di emersione, dovrà stipulare un contratto scritto con il lavoratore nel quale devono essere indicati: la durata del rapporto di lavoro, la qualifica del lavoratore, il CCNL di riferimento e la retribuzione spettante. Tra gli obblighi dell'azienda si ricorda che in caso di modificazione o cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve darne comunicazione al competente Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro con la precisazione che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi dell'art. 1 della legge 18/10/2001 n. 383. Ai fini del versamento della contribuzione sostitutiva il datore di lavoro dovrà inoltre chiedere all'INPS l'apertura di una separata posizione aziendale, accesa esclusivamente per il versamento della suddetta contribuzione. I datori di lavoro che si iscrivono all'INPS per la prima volta, nel caso in cui successivamente assumano personale per il quale sono tenuti al versamento della contribuzione piena dovranno aprire apposita posizione aziendale da tenersi separata da quella sulla quale è stata versata la contribuzione sostitutiva. I datori di lavoro sono tenuti a versare in alternativa a quella ordinaria una contribuzione sostitutiva pari al 7%, 9% e 11% rispettivamente per il 2001, 2002 e 2003. Per l'anno 2001 la contribuzione dovrà essere versata in unica soluzione entro il 30 novembre 2002 o in 24 rate mensili maggiorate degli interessi legali nella misura del 3%, di cui la prima entro la suddetta data. Invece la contribuzione sostitutiva dovuta a decorrere dal mese di gennaio 2002 e fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, dovrà essere versata in unica soluzione entro la data di presentazione della dichiarazione medesima. L'INPS ricorda inoltre che i lavoratori possono ricostruire con versamenti volontari, la loro posizione pensionistica per il periodo pregresso ossia quello anteriore al 1° gennaio 2001 e nel limite massimo di 5 anni. La ricostruzione avverrà riconoscendo 20 mesi ogni 12 di effettivo lavoro e l'onere è parzialmente a carico di un apposito Fondo nella misura che può arrivare al massimo fino al 66% della quota contributiva del datore di lavoro. Per quanto riguarda la compilazione del mod. DM 10/2, l'INPS fornisce le opportune istruzioni distinguendo tra la contribuzione sostitutiva da versare per l'anno 2001 e quella da versare per il periodo successivo al 1° gennaio 2002. Infine ricorda l'IPS, il versamento della contribuzione deve avvenire solo ed esclusivamente con il mod. F24, utilizzando la causale di nuova istituzione "EMDM" denominata "Contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denunce mensili - art. 1, c.2, lett.a), L. 18/11/2001 n.383"