Istruzioni operative per i conguagli contributivi di fine 2017
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 3/01/2018 n.1, ha fornito le indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2017, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Prima di tutto viene ricordato che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (scadenza di pagamento 16/1/2018), anche con quella di competenza di “gennaio 2018” (scadenza di pagamento 16/2/2018), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Inoltre, poiché dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, la circolare evidenzia che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2018” (scadenza di pagamento 16 marzo 2018), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2018.
In merito agli elementi variabili della retribuzione, come ad esempio i compensi per lavoro straordinario e le indennità di trasferta o missione, l’INPS ricorda che fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, detti elementi si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2017), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione 770/2018, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2017.
L’INPS ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
Relativamente al contributo aggiuntivo dell’1%, la circolare precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2018, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2017 di € 46.123,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2018.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.
La circolare affronta anche la gestione dei fringe benefit. A tal proposito si ricorda che l'art. 51, c. 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
A tal riguardo, l’INPS fa presente che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefit di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
In merito alle operazioni societarie, l’INPS richiama l’attenzione dei datori di lavoro affinchè utilizzino, in caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
La circolare ricorda anche che dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.
Infine, riguardo al contributo di solidarietà del 10% da applicare sui contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare, l’INPS fa presente che nel caso in cui si renda necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale L938 e L939 istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
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