Istruzioni INPS dopo la riduzione del TUR
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 103 del 17 dicembre 2024, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della BCE del 12 dicembre 2024 che ha ridotto l’ex TUR al 3,15% (con decorrenza dal 18 dicembre 2024), ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili, tenendo conto anche delle novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dal D.L. n. 19/2024.
Le prime indicazioni riguardano l’interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili, che passa al 9,15% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 dicembre 2024. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
Anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 18 dicembre 2024, deve essere calcolato al tasso del 9,15% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
Venendo alle sanzioni civili, si devono distinguere, come di consueto, le conseguenze in caso di omissione o di evasione contributiva, tenendo conto, come anticipato, delle novità in materia di ravvedimento operoso.
Più precisamente, in caso di omissione contributiva, la misura della sanzione civile passa all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Si deve poi considerare che, in base al nuovo ravvedimento operoso introdotto dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d’anno.
Per la fattispecie di evasione contributiva di cui alla lett. b), invece, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari, in ragione d’anno, al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È il caso in cui i contributi non erano nemmeno rilevabili dalle denunce, in quanto omesse o non conformi al vero. Più precisamente, si deve poi distinguere tra le seguenti ipotesi, anche alla luce delle novità di cui al D.L. n. 19/2024:
- Denuncia della situazione debitoria che sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa: in questo caso, le sanzioni civili vengono degradate a omissione e quindi calcolate al 8,65% in ragione d’anno.
- Versamento effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea: la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti).
Nella fattispecie prevista dal successivo comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.
Le sanzioni civili possono poi essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l’ex TUR è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 dicembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del 3,15%.
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