L'INAIL, con la nota 16/12/2009 n.10792, dopo le istruzioni fornite dall'INPS con la circolare 115/2009, ha diffuso le modalità operative per fruire dello sconto contributivo per il settore edile pari all'11,50% in sede di autoliquidazione 2009/2010.
Il beneficio contributivo, che è stato riconosciuto anche per il 2009 dal decreto del Ministero del lavoro 16/07/2009 pubblicato sulla G.U. 239 del 14/10/2009, può essere fruito dai datori di lavoro esercenti attività edile (compresa nei codici ISTAT da 45.11 a 45.45.2) anche in economia sul territorio nazionale, comprese le cooperative di produzione e lavoro.
Poiché la possibilità di beneficiare dello sconto in merito ai premi INAIL avviene in sede di autoliquidazione 2009/2010, il datore di lavoro deve presentare alla sede INAIL competente entro il 16/02/2010 la autocertificazione attestante l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio precedente utilizzando il fac simile disponibile sul sito internet www.inail.it nella sezione modulistica.
Se la richiesta viene effettuata per la prima volta con l'autoliquidazione del prossimo anno, i datori di lavoro entro il suddetto termine di scadenza dovranno anche presentare alla DPL territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.
Questo modulo è disponibile sul sito internet www.lavoro.gov.it e potrà essere presentato alla DPL (nota Min.lavoro prot. n. 6675 del 07/05/2009), con raccomandata postale, con  raccomandata a mano, via fax oppure per via telematica con le modalità indicate con la circ. 10/2009. In particolare in quest'ultimo caso il datore di lavoro deve compilare e salvare sul proprio pc l'apposito modulo disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. Il file dovrà, quindi, essere firmato digitalmente (con firma digitale certificata da uno dei certificatori presenti nell'elenco tenuto dal Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) e inviato, tramite e-mail o PEC, unitamente ad un'immagine scannerizzata di un documento d'identità, all'indirizzo AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it.
Se invece il datore di lavoro ha già beneficiato dello sconto edile e ha già presentato il modulo di autocertificazione alla DPL, quest'ultimo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.