L’INPS, con il messaggio 15/11/2018 n.4265, ha reso noto che in "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333, è stato istituito il nuovo apposito codice evento 141 per la gestione della CIGS per crisi con cessazione di attività previsto dall’art. 44 D.L. 109/18 (convertito nella L. 130/2018).

Pertanto la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "141", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Si ricorda che il citato articolo 44, per il triennio 2018-2020, ha reintrodotto il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2018, il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato articolo è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale.

L'intervento potrà avere una durata massima di 12 mesi complessivi. Tale trattamento costituirà un ulteriore beneficio per i lavoratori e le aziende atteso che potrà essere concesso in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/15.

Per richiedere il trattamento è necessario che venga sottoscritto tra l'impresa cessata o in cessazione e le parti sociali uno specifico accordo in sede governativa, presso il Ministero del Lavoro, al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione interessata.

L’INPS evidenzia infine che mentre la misura di cui all’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 148/2015 rappresenta la proroga di un trattamento CIGS per crisi già in corso, la nuova previsione di cui al DL 109/2018 si configura invece come una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.