Iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS per il professionista che non versa i contributi alla propria cassa
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/01/2020 n.1000 ha deciso che il professionista non è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata INPS soltanto se il reddito prodotto dall’attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
Nel caso in esame un avvocato aveva impugnato l’iscrizione d’ufficio effettuata dall’INPS alla Gestione separata e la relativa richiesta di contributi.
In primo grado il giudice ha dato ragione all’avvocato, ma la Corte d’Appello invece ha accolto il gravame dell’INPS riformando la pronuncia del Tribunale.
Si è così giunti davanti alla Corte di Cassazione la quale, in coerenza con precedenti pronunce (su tutte sent. n. 30344/2017) ha affermato che sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è infatti rivolo a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre attività diverse, per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
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