L'obbligo di iscrizione all'ENPALS sussiste sia per i lavoratori che svolgono attività professionali sia per i lavoratori con mansioni generiche purchè operanti nel settore dello spettacolo (Cass. n.13643 dell'11/06/2007).
Le categorie dei lavoratori obbligatoriamente assicurate presso l'ENPALS, secondo la attuale formulazione dell'art. 3 D.L.C.P.S. n. 708/47, comprendono due gruppi di operatori: un primo gruppo di soggetti che ontologicamente vanno classificati come operatori dello spettacolo perché direttamente impegnati nella rappresentazione, o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione dello spettacolo (comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita "cantanti, attori, registi, operatori tecnici ecc." in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato); per questi vi è una presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo. Il secondo gruppo comprende operatori che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa ENPALS, sia per la realizzazione dei più diversi lavori, per i quali hanno diritto alla copertura assicurativa INPS (al n. 5 dell'art. 3, organizzatori generali, direttori, ispettori, cassieri; al n. 13, arredatori e architetti; al n. 14 truccatori e parrucchieri; al n. 15, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri; n. 16, sarti; n. 17, pittori, stuccatori e formatori; n. 18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori ontologicamente inquadrati fra gli assistiti dell'ENPALS.