E’ irrilevante ai fini della prescrizione la proroga del termine di versamento dei contributi
A cura della redazione

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza 16/10/2020 n. 1796, ha deciso che la prescrizione quinquennale relativa ai contributi previdenziali inizia a decorrere dal termine previsto originariamente per il versamento essendo irrilevante l’eventuale proroga.
Nel caso sottoposto all’esame del giudice di merito l’INPS aveva inoltrato ad un avvocato iscritto al proprio Ordine un avviso di addebito con il quale veniva intimato il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata oltre a sanzioni ed interessi.
Il professionista si era difeso sostenendo che l’iscrizione alla Gestione separata INPS non era dovuta ed in ogni caso il termine prescrizionale di cinque anni era ormai decorso dato che i contributi erano relativi al 2011 mentre l’avviso di addebito era stato ricevuto nel 2019.
Il Tribunale ha accolto le doglianze dell’avvocato richiamando l’orientamento di legittimità prevalente (Cass. sent. 27950/2018, 4329/2019) secondo cui il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all’INPS doveva essere effettuato.
Nel caso di specie, non operando la proroga sopra richiamata, posto che i termini per il pagamento dei contributi dovuti per l’nno 2011 scadevano il 16 giugno 2012, al momento in cui ha spiegato efficacia il primo atto interruttivo risultante dagli atti del giudizio, pervenuta al destinatario il 21 agosto 2017, la prescrizione era ormai interamente decorsa al 16 giugno 2017.
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