L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 1 del 3 aprile 2024, ha precisato che i ristorni ai soci di cooperative contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ''natura'', concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

In particolare, nell'ipotesi in cui sussiste un'obbligazione  alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società cooperativa  alla ripartizione dei ristorni, la  rilevanza ai fini dell'IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo; ciò in quanto le indicazioni contenute nel Documento OIC prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.

Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell'utile, non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale. In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio secondo cui assumono rilevanza, indipendentemente dalla classificazione di bilancio, le componenti reddituali correlate a componenti che hanno concorso o che concorreranno alla formazione della base imponibile di precedenti esercizi o di esercizi futuri (i.e., il principio di correlazione IRAP), non può trovare applicazione poiché detti ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale (e, quindi, non sono classificati in altre voci del conto economico). Pertanto, occorre far riferimento alle previsioni dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 [applicabile ai soggetti OIC in conseguenza del rinvio contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, concernente «Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»] secondo le quali «[i] componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura».