La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5717 del 9 marzo 2010, ha stabilito che non spetta la tredicesima mensilità sull'indennità di frequenza del minore invalido.
L'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 e segg. della L. n. 289/1990 non ha la stessa natura dell'assegno di invalidità civile.
La prima, infatti, consiste in un sostegno economico alle famiglie dei minori invalidi, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l'istruzione scolastica, una formazione professionale; ne consegue che il beneficio in questione è concesso per far fronte ad una situazione concentrata entro determinati limiti di tempo (quelli dedicati, appunto, a un trattamento terapeutico o riabilitativo o alla frequentazione di un corso scolastico o di formazione e addestramento professionale) e può anche essere discontinuo.
L'assegno di invalidità civile, invece, sopperisce ad una situazione di mancato guadagno, qual è quella dei disabili maggiorenni che non siano in grado, per la loro limitata capacità lavorativa di procurarsi le necessarie risorse economiche, assicurando a costoro un reddito continuo e permanente, in qualche modo sostitutivo di una retribuzione.
Pertanto, mentre per l'assegno è pienamente giustificabile, all'interno del sistema apprestato dal legislatore in materia di provvidenze per l'invalidità civile, una disposizione che lo struttura in modo non dissimile da una retribuzione - così da prevederne l'erogazione per 13 mensilità - altrettanto non può dirsi, in difetto di un'esplicita indicazione normativa in tal senso, per l'indennità di frequenza.