Interpretazione restrittiva sullo sgravio per sostituzione della lavoratrice in maternità
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 1/09/2008 n.36, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che lo sgravio contributivo spettante alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori a termine in sostituzione di lavoratrici in congedo ai sensi del T.U. maternità, vale solo per il periodo strettamente legato alla maternità e non può essere esteso all'assenza per ferie.
Infatti accade che le lavoratrici assenti per maternità, subito dopo l'astensione obbligatoria, usufruiscano senza soluzione di continuità delle ferie accumulate durante l'assenza prorogando in questo modo il rientro in azienda.
Secondo il Ministero la disposizione contenuta nel Dlgs 151/2001 non può essere interpretata in modo estensivo includendo nell'agevolazione altri periodi diversi dal congedo di maternità, paternità e parentale, quale appunto l'assenza per ferie.
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