Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 80 del 22 dicembre 2009, ha fornito chiarimenti in merito agli incentivi connessi alle assunzioni di lavoratori diversamente abili previsto dall'art. 13 della Legge n. 68/1999.
In particolare, l'interpellante Confindustria fa presente che nelle Regioni e Province autonome in cui sono state stipulate apposite Convenzioni quadro con l'INPS ai sensi del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91 per la fruizione delle agevolazioni contributive tramite conguaglio sul D.M. 10, permane la possibilità di fruire delle agevolazioni secondo il regime originario previsto dall'art. 13 della L. n. 68/1999 anche per le assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2007, purché in attuazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 11 della medesima Legge, stipulata prima di tale data.
Al contrario, nelle Regioni in cui non è stata sottoscritta la Convenzione quadro con gli Enti di previdenza obbligatoria e nelle quali era prevista la corresponsione diretta degli incentivi da parte delle Province, le imprese non possono beneficiare di alcuna agevolazione relativa alla assunzioni programmate connesse a convenzioni sottoscritte prima del 31 dicembre 2007, attesa la mancanza del Decreto Ministeriale attuativo.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro precisa che L'art. 13, comma 1, della L. n. 68/1999, come modificato dalla L. n. 247/2007, prevede che le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo per le assunzioni dei disabili, da far valere sul Fondo di cui al comma 4 del medesimo articolo (c.d. Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) e nei limiti delle disponibilità annualmente assegnate con D.M.
Pertanto, ad oggi, il beneficio di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999 non consiste più nella fiscalizzazione (totale o parziale) degli oneri previdenziali e assistenziali, ma nella concessione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di contributi diretti, commisurati ad una determinata percentuale del costo salariale annuo del lavoratore disabile e variabili in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto medesimo.
Dato che l'entrata in vigore della nuova disciplina è stato fissato per il 1° gennaio 2008, si sono venuti a creare due diversi regimi per la fruizione delle agevolazioni in questione, differenti in base alla data di stipulazione della convenzione. Ciò sta a significare che a seguito del passaggio dal sistema della fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a quello del contributo diretto al datore di lavoro privato che procede alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/1999, è venuta meno la facoltà per le Regioni di stipulare Convenzioni quadro con gli Enti di previdenza obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.M. 13 gennaio 2000, n. 91.
Pertanto, tenuto conto che la L. n. 247/2007 ha introdotto il regime del contributo diretto al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e nell'ambito delle Convenzioni di cui all'art. 11 della L. n. 68/1999 stipulate dopo tale data, effettua le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili, ne consegue che le stesse saranno finanziate, nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, esclusivamente con contribuzione diretta al datore di lavoro privato ai sensi del novellato art. 13 della L. n. 68/1999.