L'INPS, con la circolare 34/2006, in vista dell'ormai prossima scadenza del mod. CUD, ha fornito le ultime precisazioni aggiuntive riguardanti la corretta compilazione, con particolare riguardo alla parte relativa ai dati previdenziali e assistenziali. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: A)lavoratori dipendenti: - soggetti esclusi: non devono essere certificati con il CUD i dati previdenziali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ovvero degli operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative L. 240/84 per i quali si versano con il sistema DM 10 i contributi CIG, CIGS, mobilità e ANF. Sono inoltre esclusi dalla compilazione i lavoratori autonomi dello spettacolo; i lavoratori che per tutto l'anno 2005 hanno richiesto un'aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive effettive o cariche sindacali - ente pensionistico INPS (punto 2): viene precisato che nelle annotazioni può essere specificata la denominazione del fondo INPS di appartenenza; - imponibile previdenziale (punto 4): viene confermato che in tale punto devono essere indicati: le retribuzioni mensili dell'anno 2005; le competenze non mensili dell'anno 2005 (Esempio: arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o contratto; mensilità aggiuntive, 13a, 14 a, ecc; premi di risultato; importi per ferie e festività non godute; premi per polizze extraprofessionali e reddito imponibile relativo ai vari fringe benefit); - l'indennità sostitutiva del preavviso per i cessati entro il 31-12-2005 (da intendersi come ulteriore giorno lavorato) anche se copre un periodo che si protrae nel 2006; - la parte imponibile dei premi di risultato (accordo collettivo di 2° livello) interessata dall'istituto della decontribuzione (non rileva quindi la parte esclusa dalla base imponibile che è interessata dal contributo di solidarietà del 10%); gli importi pagati (entrano in somma) o recuperati (entrano in sottrazione) nel mese di gennaio 2006 ma riferiti al mese di dicembre 2005 (partite variabili) mentre non rilevano quelli pagati o recuperati nel mese di gennaio 2005 riferiti al mese di dicembre 2004 (hanno influenzato il precedente CUD/2005, redditi 2004); per i lavoratori a domicilio deve essere indicato anche l'ammontare delle somme riportate nella denuncia EMENS, elemento "lav domicilio" di "dati particolari" per le commesse iniziate nel mese precedente quello cui si riferisce la denuncia stessa; la contribuzione atipica relativa ai dirigenti industriali "ex INPDAI". Per alcuni lavoratori che si trovano in particolari situazioni, il campo va compilato tenendo conto di quanto segue: se gli adempimenti contributivi sono stati assolti su retribuzioni convenzionali, occorre riportare tali valori e non le effettive retribuzioni corrisposte; se la base imponibile IVS è diversa da quella delle altre contribuzioni, occorre riportare l'importo assoggettato a contribuzione IVS; per i fondi integrativi gestiti dall'INPS (esattoriali, GAS, porto di Genova e Trieste) deve essere indicato l'imponibile riferito alla contribuzione dovuta al FPLD (nelle annotazioni può essere data indicazione del fondo integrativo di appartenenza); per i dipendenti dei settori credito e credito cooperativo, relativamente ai periodi con contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento più le competenze (esempio premio di produzione) riferite a periodi antecedenti la risoluzione del rapporto (corrisposte nel 2005). - Contributi a carico lavoratore trattenuti (punto 8): la circolare ricorda che nel punto in argomento non devono essere riportati i contributi trattenuti al dipendente e versati a un ente diverso dall'INPS e le trattenute ai pensionati; - Bonus L. 243/2004 (punto 9): per il lavoratore che si trova in questa situazione deve in ogni caso essere barrato il punto 2 (ente pensionistico INPS) e deve essere compilato il punto 4 (imponibile previdenziale) con le sole retribuzioni interessate dalle contribuzioni minori (vale a dire quelle diverse dall'IVS). - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS (punti 10 e 11): i campi hanno la funzione di certificare i mesi per i quali sono state trasmesse le denunce EMENS (non si tratta del mese di trasmissione ma il mese di riferimento della denuncia). A tale scopo l'INPS ha precisato: se alla data di rilascio del CUD non sono ancora stati trasmessi uno o più mesi del 2005 di denuncia EMENS, occorrerà darne comunicazione nella annotazioni e, si ritiene (anche se l'INPS non lo precisa), barrare i relativi mesi nel punto 11); nel caso di assunzione nel corso dell'anno 2005, si barreranno i mesi, del punto 11, da gennaio al mese precedente l'assunzione; nel caso di cessazione nel corso dell'anno 2005, si barreranno i mesi, del punto 11, da quello successivo alla cessazione al mese di dicembre; per i lavoratori intermittenti si barreranno i mesi del punto 11 non coperti da retribuzione (compresa l'indennità di disponibilità) per i quali non è stata presentata la denuncia EMENS. B) Collaboratori coordinati e continuativi: - Operazioni societarie: nel caso in cui l'azienda committente abbia incorporato il precedente committente (il contratto ha proseguito senza soluzione di continuità), con conseguente estinzione di quest'ultimo, i punti del CUD devono essere compilati con i dati complessivi, come se il nuovo committente fosse stato l'unico a corrispondere i compensi; - Compensi da certificare (punto 12): i compensi, nel limite di ? 84.049 (massimale 2005), devono essere certificati tenendo conto del principio di cassa, compresi i compensi pagati entro il 12/1/2006 relativi al 2005 (cassa allargata); - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS (punti 16 e 17): gli spazi in questione vanno compilati tenendo conto di quanto già precisato per i lavoratori dipendenti. In ogni caso si ritiene utile segnalare i seguenti esempi: collaboratori retribuiti trimestralmente (mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre): si barreranno i mesi gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre del punto 17; collaboratore che percepisce il compenso annuo in una sola soluzione, esempio ottobre: si barreranno i mesi da gennaio a settembre più novembre e dicembre del punto 17; collaboratore che percepisce un compenso mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prestazione: si dovrà barrare il mese di gennaio (il compenso percepito il 10 gennaio, per effetto del principio di cassa allargato, andrà denunciato nel mese di dicembre unitamente al compenso di novembre pagato a dicembre).