A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica” l'Inps, con la circolare n. 108 del 9 agosto 2010, ha riassunto le disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali e dettato le prime istruzioni operative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili già dal 31 maggio 2010.

In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 è finalizzata ad indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con conseguenti ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011.
Al comma 10 del medesimo art. 30 viene abrogato il comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999. Vengono così ridefiniti gli effetti della presentazione del ricorso con riferimento ai tempi di affidamento per il recupero dei crediti agli agenti della riscossione e alle attività da essi poste in essere.
Più precisamente, con effetto dal 31 maggio 2010, relativamente ai crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti. Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità le comunicazioni agli agenti dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili, amministrative o giudiziarie.
Alla luce del nuovo sistema, l'Inps sottolinea la necessità che vengano rispettate le disposizioni impartite per la tempestività dell’istruttoria e gestione dei ricorsi agli organi centrali e periferici; ciò al fine di evitare che il provvedimento eventualmente modificato a seguito di decisione del ricorso possa essere posto in esecuzione nelle more della decisione stessa e si possa creare un disservizio al contribuente e un danno all’immagine dell’Istituto.
Il regolare svolgimento delle fasi procedurali, attraverso una più rapida definizione del ricorso, è volto a garantire, da una parte il diritto del contribuente ad avere certezza della propria esposizione debitoria e, dall’altra, in caso di decisione sfavorevole al contribuente, una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria dell’Istituto.
Infine, l'art. 38, comma 12, del D.L. n. 78/2010, stabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 (gli Enti Previdenziali, in via generale, devono procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori) non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza ex art. 25, consente l’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1° gennaio 2004.