L'INPS, con il messaggio 26/09/2006 n.25599, ha reso noto che le imprese edili che intendono fruire anche per il 2006 della riduzione contributiva dell'11,50% prevista dalla legge 341/1995 potranno trasmettere all'Istituto previdenziale al posto del DURC, entro il 31 dicembre, la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile presso cui hanno versato i contributi. L'INPS conferma quindi quanto già anticipato dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili nella comunicazione 308/2006 in merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del DL 223/2006 che ha previsto che gli sgravi contributivi trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (e quindi regolarità contributiva) e che non possono essere riconosciuti ai datori di lavoro che hanno riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza. In sostanza per fruire dello sgravio contributivo non è necessario dover presentare all'INPS il DURC, ma come avvenuto lo scorso anno, la dichiarazione attestante la regolarità contributiva relativa al 2005 rilasciata dalle Casse edili.