Contributi e fisco
INPS: Romania e Bulgaria nella UE e riflessi previdenziali
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 25/01/2007 n.2309, ha fornito alcune precisazioni in merito al regime previdenziale applicabile agli italiani distaccati in uno dei nuovi Paesi europei e ai cittadini rumeni e bulgari distaccati in Italia. Come si ricorderà la legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha ratificato il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione Europea, con effetto dal 1° gennaio 2007. Pertanto a decorrere dalla stessa data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari . Questi ultimi potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di "distacco"(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale. Al di fuori dell'ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398/1987 non trovano più applicazione. Invece con riferimento ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia: a partire dal 1° gennaio 2007, se è attivata la procedura di distacco, richiedendo il modello E101 all'Autorità competente del Paese di provenienza, continuano ad essere assicurati presso quest'ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie. Nell'ipotesi in cui non è attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani. L'INPS precisa che la disciplina predetta trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano in Italia.
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