L’Inps, con la circolare n. 31 del 9 febbraio 2011, ha reso noto che con il D.M. 3 dicembre 2010 (in G.U. del 24 dicembre 2010, n. 300) state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2011 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.
Al riguardo, l’Inps precisa che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello della normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Come è noto, fanno parte dell’Unione europea i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito , Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – cui si applica la normativa comunitaria.
Si evidenzia al riguardo che i nuovi regolamenti comunitari (regolamenti CEE nn. 883/2004 e 987/2009) non si applicano nei rapporti con i predetti stati e che per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
La normativa comunitaria si applica, infine, anche nei rapporti con la Svizzera e anche per essi continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
Le tabelle retributive allegate al decreto in esame presentano una riparametrazione di tutte le fasce retributive finalizzata a garantire tra una fascia e l’altra un intervallo costante e ad eliminare in tal modo l’eccessiva ampiezza delle stesse.
Inoltre sono stati aggiornati i minimi contrattuali dei giornalisti e dei dirigenti agricoli tenuto conto dei nuovi Contratti Nazionali di categoria. Infine per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali dei dirigenti del settore industria e del settore autotrasporto merci si evidenzia che sono state introdotte ulteriori fasce retributive (da 8 si è passati a 10 fasce di retribuzione).