L'INPS, con il messaggio 7/04/2006 n.11110, ha fornito alcune precisazioni in merito alla retribuzione da utilizzare come base di calcolo per il trattamento di integrazione salariale. Più precisamente l'INPS ricorda che ai sensi dell'art.2 della L. 164/75 l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ore e le 40 ore settimanali. Per retribuzione globale deve intendersi non solo quella composta dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga, ma anche le competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile come la tredicesima e la quattordicesima. Sono invece da considerare escluse dal computo delle voci di retribuzione sulla quale calcolare le integrazioni salriali i compensi non collegati alla prestazione ordinaria ossia quelli erogati in realzione a prestazioni lavorative effettuate oltre l'orario settimanale ordinario contrattualmente previsto.