L’INPS, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, ha reso noto, per l’anno 2017, i valori relativi ai minimali, ai massimali e alle retribuzioni convenzionali utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

In merito alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l’Istituto previdenziale ricorda che la legge di stabilità 2016, all’art. 1, co. 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Pertanto, anche se la variazione tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat è stata negativa ed in particolare pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.

I nuovi valori per il 2017 sono di seguito riepilogati:

– Trattamento minimo di pensione mensile = Euro 501,89;

– Minimale giornaliero di retribuzione = Euro 47,68 (9,5% del trattamento minimo di pensione);

– Retribuzione giornaliera convenzionale minima in genere = Euro 26,49;

– Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = Euro 662,00;

– Minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore) = Euro 7,15 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero Euro 47,68 x 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore);

– Prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell’1% a carico lavoratore) = Euro 46.123,00 (mese Euro 3.844,00);

– Massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non) = Euro 100.324,00;

– Limite annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi = Euro 10.440,00;

– Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: Euro 67,14;

– Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: Euro 2.086,24.