Contributi e fisco
INPS: rapporti previdenziali con gli stati neocomunitari
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 21/02/205 n.33, fa seguito alla legge 380/2003 che ha ratificato il trattato di adesione all'Unione Europea dei nuovi stati membri fornendo importanti chiarimenti in materia di sicurezza sociale.
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
L'Italia e la Slovenia hanno concordato che le proroghe di distacco già richieste prima dell'adesione della Slovenia all'UE si portano a termine in applicazione della preesistente convenzione. Ne consegue che le disposizioni comunitarie trovano applicazione a decorrere dall'1° maggio 2004 con riferimento alle nuove situazioni di distacco.
Dall'entrata in vigore del Trattato (ossia 1° maggio 2004) non trova più applicazione per i lavoratori italiani che prestano lavoro in uno degli Stati neocomunitari la legge 398/87, disciplinante l'obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia. Tali lavoratori possono essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di distacco ai sensi della normativa comunitaria. In tal caso i datori di lavoro devono effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie e le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale, e quindi versare i contributi sulla retribuzione effettiva e non più su quella convenzionale.
Dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione sono divenuti immediatamente applicabili nei riguardi dei lavoratori neocomunitari tra gli altri il regolamento CEE 1408/71 che introduce il principio di territorialità e unicità del rapporto assicurativo. Più precisamente il primo principio stabilisce che la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un'altro Stato membro. Rimane comunque ferma la possibilità di mantenere il regime assicurativo del Paese di provenineza per 12 mesi previa autorizzazione dell'autorità del Paese ospitante per i lavoratori dei Paesi membri che sono temporaneamente distaccati in un'altro Paese.
I datori di lavoro dovranno provvedere a regolarizzare i periodi pregressi ossia quelli decorrenti dal 1° maggio 2004 utilizzando la procedura di regolarizzazioni contributive (dm 10/vig) provvedendo, altresì, a rettificare le posizioni individuali (SA-VIG). Se dalle operazioni predette risultano somme a debito le stesse non saranno gravate da oneri accessori purchè il versamento avvenga entro il 16 maggio 2005.
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