L'INPS, con la circolare 4/04/2006 n.52, ha precisato che l'una tantum pari a 320,00 euro prevista dal contratto collettivo 7/05/2003 dei metalmeccanici rinnovato con l'accordo del 19/01/2006 a favore dei lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006 a titolo di arretrati retributivi deve essere considerato anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. L'erogazione dell'una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione; sono invece utili ai fini della maturazione le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2005 che hanno dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell'INPS e di integrazione a carico dell'azienda.