INPS: precisazioni sui lavoratori dello spettacolo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 66 del 18 maggio 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modifica, introdotta con il DM 15.3.2005, del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori (dello spettacolo) già assicurati ai fini previdenziali presso l’Istituto.
In particolare:
1) I lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l’ENPALS, sempre che l’attività suddetta sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro (assunto estensibile, per analogia, anche alle sale giochi).
Se l’attività ha carattere promiscuo, si dovrà valutare se tali attività presentino o meno il carattere dell’autonomia.
Nel caso in cui non vi sia autonomia dell’attività della casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l’esercizio di entrambe le attività, gli stessi continueranno ad essere assicurati anche ai fini previdenziali presso l’INPS.
L’Istituto precisa che l’iscrizione all’ENPALS dei dipendenti di sale di scommesse prescinde dal tipo di scommessa e riguarda esclusivamente lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Diversamente, nel caso di prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all’ENPALS, indipendentemente dalla tipologia di rapporto, subordinato o autonomo, in caso di scommesse effettuate presso gli ippodromi o cinodromi, ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche.
Per le case da gioco, sale di scommesse e sale giochi si conferma l’inquadramento nel settore del terziario ai fini del versamento all’Istituto delle contribuzioni minori per i dipendenti, anche se soggetti al regime previdenziale ENPALS.
Con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario, infine, si precisa che, qualora gli stessi partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza, continueranno a restare iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali” di cui alla L. n. 613/1966.
2) Anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc. rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all’ENPALS, a prescindere dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro.
Nel caso concreto, al fine di valutare il corretto inquadramento e il conseguente obbligo contributivo, è necessario procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e delle professionalità nella stessa impiegate.
Pertanto, le aziende che esplicano l’attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con l’obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell’ENPALS. Al contrario, le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’INPS dei propri dipendenti.
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