L'INPS, con la circolare 17/05/2007 n.87, ha reso noto che i datori di lavoro del settore edile che intendono fruire anche per l'anno 2006 dello sconto contributivo dell'11,50% devono presentare all'istituto previdenziale stesso un'autodichiarazione utilizzando il fac simile allegato alla circolare, che attesta il possesso dei requisiti previsti dalla L. 248/2006 di conversione del DL 223/2006. In particolare l'istituto previdenziale fa seguito al decreto ministeriale 5/03/2007 (in G.U. n. 95 del 24/04/2007), che conferma per l'anno 2006 la riduzione contributiva pari all'11,50% prevista dall'art. 29 L. 341/1995, per fornire le istruzioni operative per la sua fruizione. In primo luogo è necessario che il datore di lavoro invii un'autodichiarazione che certifichi il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (c.d. DURC) anche da parte delle Casse edili e la mancanza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti la data di applicazione dell'agevolazione. Il possesso dei predetti requisiti, certificati con l'autodichiarazione, è vincolante ai fini della fruizione della riduzione contributiva, con la conseguenza che se in sede di verifica viene accertata la mancanza degli stessi l'INPS provvederà al recupero delle somme indebitamente fruite. La fruizione del beneficio in argomento avviene come di consuetudine con il mod. DM10/2. A tal fine ricorda l'INPS, se il datore di lavoro nel corso del 2006 ha già operato la riduzione contributiva con il codice L206, pur in mancanza del decreto ministeriale che ne riconosce l'ufficialità, non dovrà far nulla. Se invece i datori di lavoro non hanno operato alcuna riduzione, in attesa del predetto decreto ministeriale, potranno recuperare le maggiori somme versate con il mod. DM 10/2 entro il 16 agosto 2007, riportando l'importo nel quadro D del DM 10/2 facendolo precedere dal previsto codice L207.