Con il messaggio n. 18440 del 28/06/2006 l'INPS regolamenta il diritto all'integrazione salariale e il diritto di credito del lavoratore alle obbligazioni accessorie. Il diritto all'integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, riguardante i lavoratori appartenenti all'industria e all'edilizia non si riconnette direttamente al verificarsi degli eventi stabiliti dalla legge, ma prevede il giudizio da parte dell'Autorità amministrativa, espresso in un provvedimento amministrativi, discrezionale e costitutivo di concessione (Corte Cassazione, Sez. Un., 20 giugno 1987, n. 5454, e sa ultimo, Cass.,Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16794). Sostanzialmente, una volta che è stata valutata la sussistenza delle cause di intervento e dichiarata con atto amministrativo il lavoratore acquista il diritto soggettivo di integrazione salariale e il datore di lavoro acquista il diritto di ottenere il risarcimento da parte dell'INPS, delle somme versate ai sui dipendenti a titolo di integrazione salariale, con la stessa periodicità della retribuzione (art. 12, D. L. vo Lgt n. 788/1945). Il pagamento della prestazione previdenziale o assistenziale non è consentito se non sia stata emessa l'autorizzazione all'integrazione. Il diritto al credito del lavoratore salariale può produrre le obbligazioni accessorie degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nelle seguenti situazioni: 1- inadempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di anticipare l'integrazione salariale 2- esonero del datore di lavoro di tale obbligo di anticipazione da parte degli organi dell'Istituto (trattamento ordinario) o da parte del Ministero del Lavoro o delle Politiche Sociali (trattamento straordinario) 3- estinzione del mandato ex lege ad anticipare rimasto inseguito (es: fallimento datore di lavoro) In queste situazioni sugli importi delle integrazioni salariali maturano i crediti accessori dalla data in cui l'atto di conferimento è efficace. Andranno maggiorati degli interessi tutti i ratei maturati fino al momento in cui interviene il provvedimento concessivo nonché quelli che maturano successivamente ma che siano posti in pagamento in ritardo rispetto alle ordinarie cadenze della retribuzione. In presenza di evidenti elementi di colpa da parte dell'impresa, l'Istituto deve chiedere il ristoro dei danni sopportati per effetto dei maggiori esborsi connessi al pagamento diretto, proponendo domanda di risarcimento di tutti i danni derivanti da questo comportamento non conforme all'art. 12, D. L. vo Lgt n. 788/1945.