L'INPS, con la circolare 7/10/2005 n.108, fornisce le modalità di adesione e le prestazioni che il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale eroga al personale del settore trasporto aereo istituito presso l'Istituto previdenziale dall'art.1ter L. 291/2004. Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari e all'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà concessi ai sensi della legge 236/93 o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa o da processi di mobilità. Per l'erogazione dei trattamenti il Fondo si avvale dell'INPS che verranno concessi a seguito di presentazione di apposita domanda alla sede di Roma - Eur. Il trattamento viene concesso a condizione che il lavoratore beneficiario non svolga alcun tipo di attività lavorativa in concomitanza con la fruizione del trattamento medesimo. La durata delle prestazioni è stabilita in 24 mesi per i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro e per i lavoratori interessati dalle procedure ex lege 223/91 per i periodi indicati dalla predetta legge. Le prestazioni del Fondo sono finanziate da un contributo dello 0,50% di cui 0,375% a carico azienda e 0,125 a carico lavoratore da calcolarsi sulle voci retributive fisse, sulle mensilità aggiuntive e sulle voci contrattuali aventi carattere di continuità con esclusione dei compensi per lavoro straordinario di tutti i lavoratori dell'azienda. La contribuzione deve essere versata con il mod. F24 indicando l'ammontare dovuto nella sezione INPS preceduto dal codice causale contributo TAFS.