L'INPS, con la circolare 7/07/2005 n.86, ha reso noto che i lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi che, nel periodo 2004-2007 abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di anzianità possono fruire del bonus per il posticipo del pensionamento ex lege 243/2004. L'Istituto previdenziale richiama quanto precisato dal Ministero del lavoro sul punto secondo il quale al fine di evitare che si verifichino contrasti con lo spirito e la specifica finalità cui tende la norma previdenziale è necessario estendere gli effetti dell'esercizio dell'opzione per il posticipo al pensionamento anche alla contribuzione integrativa così come avviene con quella obbligatoria, con la conseguente cristallizzazione della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore e del trattamento che verrà erogato all'atto del pensionamento. L'INPS, inoltre ha fornito le istruzioni operative per la liquidazione della pensione a favore dei soggetti che intendono esercitare l'opzione di rinuncia all'accredito dei contributi distinguendo a seconda del tipo di fondo integrativo a cui sono iscritti: - Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas: In caso di richiesta del bonus pensioni, il calcolo dell'unica pensione complessiva sarà effettuato tenendo conto dell'anzianità maturata a carico dell'Ago e del fondo integrativo, purchè il lavoratore all'atto della domanda abbia raggiunto il requisito minimo di iscrizione al fondo fissato in 15 anni. - Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette: Per i lavoratori iscritti a questo fondo il problema dell'applicabilità dell'incentivo per il posticipo della pensione non si pone poiché non è previsto il trattamento pensionistico di anzianità. Manca quindi il presupposto specifico richiesto dalla legge. - Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell'autorità portuale di Genova e dell'Ente autonomo del porto di Trieste: Gli iscritti al fondo possono ricorrere al bonus sospendendo così l'obbligo di versare la relativa contribuzione con la conseguente cristallizzazione della pensione maturata al momento dell'esercizio dell'opzione.