L'INPS, con il messaggio 25/05/2007 n.13279, ha precisato che verranno accolte domande di flessibilità del congedo di maternità soltanto se saranno presentate entro la fine del settimo mese di gravidanza. Inoltre le richieste dovranno essere accompagnate dall'attestazione rilasciata dal medico del SSN che prova la compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza della lavoratrice sul luogo di lavoro. In merito al trattamento economico, l'indebita permanenza al lavoro della lavoratrice dopo il settimo mese di gravidanza, infatti determinerebbe la perdita del diritto all'indennità per le relative giornate ed in ogni caso la non computabilità nel periodo post partum delle giornate stesse. Ne consegue che le domande di flessibilità con le certificazioni sanitarie con data oltre la fine del settimo mese verranno integralmente respinte dato che non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della madre e del nascituro la fruizione parziale della flessibilità a suo tempo prevista in via transitoria.