Con la circ. n. 77 del 17 Aprile 2007, l'INPS ha emanato gli importi relativi ai salari medi, convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2007 ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e tubercolosi per particolari categorie di lavoratori. Qui di seguito riepilogheremo i salari medi convenzionali per l'anno 2007 relativi a: 1)lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) - malattia - maternità - tbc: a partire dal 1° luglio 2007 la retribuzione da assumere come base ai fini contributivi non deve essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge pari a ? 41,43; 2)Lavoratori agricoli a tempo determinato - malattia - maternità - tbc: a partire dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base nazionale o da contratti collettivi o individuali, se di maggior favore per il lavoratore; tale retribuzione di riferimento non deve comunque essere inferiore a ? 36,86; 3)Compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni - malattia - maternità - tbc: la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale; 4)Lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari - malattia - maternità - tbc: le retribuzioni convenzionali sono quelle riportate nella circolare n. 45 del 23.2.2007; 5)Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari - maternità: per il calcolo dell'indennità del congedo di maternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: ? 6,06 per le retribuzioni orarie effettive fino a ? 6,83; ? 6,83 per le retribuzioni orarie effettive superiori a ? 6,83 e fino a ? 8,34; 8,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a ? 8,43; ? 4,41 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali; 6)Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali - maternità: ? 36,14 con riferimento alle nascite avvenute nel 2007, per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionale; ? 36,89, con i riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007, per le artigiane; ? 32,33, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007, per i commercianti. Per quanto riguarda, invece, le altre prestazioni, la circolare dell'INPS precisa che per: 1)gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 - malattia - maternità: il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e per l'indennità di malattia corrisponde a ? 59.834,6(= 70% del massimale 2006, pari a ? 85.478,00) 2)l'indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali (art. 1, comma 788 l. 296/2006): per la malattia iniziate nel 2007, anno in cui il massimale è risultato pari a euro 87.187,00, l'indennità sarà calcolata su ? 238,87 e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: ? 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; ? 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; ? 19,11 (8%) se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. 3)la degenza ospedaliera: per le degenze iniziate nell'anno 2007, l'indennità, calcolata su ? 238,87, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: ? 19,11 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; ? 28,66 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; ? 38,22 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi; 4)Assegno di maternità dello stato: è pari a ? 1.813,08 (misura intera), tenuto conto che la variazione ISTAT da applicarsi per il 2007 è pari al 2%, ed è valido per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia è avvenuto nel 2007; 5)Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001: il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2007 è apri a ? 5.66,82, in seguito, precisa la circolare, verrà comunicato il valore preciso da sostituirsi al provvisorio.