INPS: emanati i nuovi importi per le indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi
A cura della redazione
Con la circ. n. 48 del 9 Aprile 2008, l'INPS ha emanato gli importi relativi ai salari medi, convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2008 ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e tubercolosi per particolari categorie di lavoratori. Qui di seguito riepilogheremo i salari medi convenzionali per l'anno 2007 relativi a: 1)lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4) - malattia - maternità - tbc: a partire dal 1° febbraio 2008 la retribuzione da assumere come base ai fini contributivi non deve essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge pari a Euro 42,14; 2)Lavoratori agricoli a tempo determinato - malattia - maternità - tbc: a partire dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da prendere a base per tali lavoratori è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base nazionale o da contratti collettivi o individuali, se di maggior favore per il lavoratore; tale retribuzione di riferimento non deve comunque essere inferiore a Euro 37,49; 3)Compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni - malattia - maternità - tbc: la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale; 4)Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari - maternità: per il calcolo dell'indennità del congedo di maternità devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie: Euro 6,16 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,95; Euro 6,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,95 e fino a Euro 8,48; 8,48 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,48; Euro 4,48 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali; 5)Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali - maternità: Euro 36,86 con riferimento alle nascite avvenute nel 2008, per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionale; Euro 37,52, con i riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008, per le artigiane; Euro 32,88, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008, per i commercianti. Per quanto riguarda, invece, le altre prestazioni, la circolare dell'INPS precisa che per: 1)gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 - malattia - maternità: il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e per l'indennità di malattia, per eventi insorti nel 2008 corrisponde a Euro 61.030,90(= 70% del massimale 2007, pari a Euro 87.187,00) 2)l'indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali (art. 1, comma 788 l. 296/2006): per la malattia iniziate nel 2008, anno in cui il massimale è risultato pari a Euro 88.669,00, l'indennità sarà calcolata su Euro 242,93 e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: Euro 9,72 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione; Euro 14,58 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione; Euro 19,43 (8%) se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. 3)la degenza ospedaliera: per le degenze iniziate nell'anno 2008, l'indennità, calcolata su Euro 242,93, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a: Euro 19,43 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi; Euro 29,15 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi; Euro 38,87 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi; 4)Assegno di maternità dello stato: è pari a Euro 1.843,90 (misura intera), tenuto conto che la variazione ISTAT da applicarsi per il 2008 è pari al 1,7%, ed è valido per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia è avvenuto nel 2008; 5)Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001: il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2008 è pari a Euro 5.760,56 per 2,5 (valore complessivo Euro 14.401,04), in seguito, precisa la circolare, verrà comunicato il valore preciso da sostituirsi al provvisorio.
Riproduzione riservata ©