L'INPS, con la circolare 3/07/2006 n.87, ha reso noto che i titolari di prepensionamento in possesso dei requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31/12/1994 sono equiparati a tutti gli effetti ai titolari della pensione di anzianità con la conseguenza che con decorrenza 1° gennaio 1995 hanno diritto al cumulo totale con i redditi di lavoro autonomo, conformandosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze 20335/2005 e 20336/2005. Infatti in via generale solo coloro che hanno maturato i diritti di pensionamento di anzianità (meno di 40 anni) entro il 31 dicembre 1994 hanno diritto alla totale cumulabilità con redditi dal lavoro autonomo: i pensionati di anzianità successivi a tale data sono soggetti a parziale trattenuta del trattamento pensionistico. L'INPS pertanto procederà ai rimborsi d'ufficio nei limiti della prescrizione decennale delle somme trattenute dall'INPS per incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro autonomo sempre che nei confronti degli interessati non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato.