L’INPS chiarisce quali sono le condizioni che legittimano la possibilità di richiedere l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale ai sensi di quanto previsto dal T.U. sulla maternità e paternità.

La facoltà di accredito o riscatto dei periodi di congedo per maternità/parentale è preclusa a tutti coloro che alla data del 27.4.2001 risultino pensionati, salvo si tratti di soggetti titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, stante la particolarità dello status di titolare di trattamento di invalidità.
L’età posseduta dall’interessato alla data del 27.4.2001 non ha rilevanza. Può tuttavia accadere che il riconoscimento dei benefici in parola determini il perfezionamento del diritto a pensione alla data del 27.4.2001 o in data precedente.
In tal caso, l’accredito e il riscatto potranno essere riconosciuti nei limiti del raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione e la decorrenza economica della prestazione pensionistica non potrà essere antecedente al 27.4.2001.
Infine, conclude l’Inps, la facoltà di chiedere l’accredito e il riscatto di diretta spettanza dell’assicurato permane anche quando questo sia titolare di reversibilità o pensione indiretta al 27.4.2001, in quanto i benefici contributivi in parola riguardano la posizione assicurativa del superstite e non già quella del defunto.