L'INPS, con la circolare 18/04/2008 n.50, ha diffuso i valori per i contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli dovuti per l'anno 2008. La retribuzione minima settimanale è pari a 177,42 euro. La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a euro 40.765,00. Il massimale è fissato in euro 88.669,00. L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD prima del 31/12/1995 è pari al 27,87%. Invece se autorizzati dopo tale data l'aliquota è pari al 30,87%. L'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD, ossia autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI è pari al 33,00%.
1 - Contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita -  Il contributo volontario dovrà essere determinato sull'importo medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione effettiva precedente la data della domanda, eventualmente adeguato al minimale.
2 - Contribuzione estera - Quando la contribuzione versata in Italia non è sufficiente, la contribuzione estera può essere utilizzata per perfezionare il requisito contributivo (totalizzazione o totalizzazione multipla), a condizione che nell'Assicurazione italiana risulti versato - di norma - almeno un contributo settimanale effettivo. E' necessario avere 52 contributi settimanali per poter totalizzare la contribuzione estera versata in Argentina, Australia, Tunisia e Venezuela.
3 - Incompatibilità fra la prosecuzione volontaria e l'iscrizione a casse e Enti che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti - Rientrano tra gli enti incompatibili: ENPAM (medici), ENPAF (farmacisti), ENPACL (consulenti del lavoro) ed ENPAIA (impiegati agricoli) Pertanto possono proseguire volontariamente la contribuzione obbligatoria soltanto gli iscritti alle sopra citate Casse o Enti con decorrenza anteriore alla data di pubblicazione della predetta legge, vale a dire prima del 25 febbraio 1983.
4 - Enasarco - L'iscrizione a tale ente non costituisce causa ostativa per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
5 - Rilascio autorizzazione alla prosecuzione volontaria in presenza di contribuzione INPS e ENPALS - Poiché l'ENPALS è una gestione assicurativa sostitutiva dell'AGO, per accertare il possesso del requisito contributivo è necessario il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, dovranno essere valutati i soli contributi versati ed accreditati in uno dei due Enti essendo venuta meno la possibilità della totalizzazione virtuale.
6 - Prosecuzione volontaria in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità - La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità deve essere accolta.
7 - Valenza della contribuzione da riscatto di cui all'art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - I contributi derivanti dal riscatto dei corsi universitari di studio sono, di norma, efficaci ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, va tuttavia tenuto presente che i periodi da riscatto in esame potranno costituire requisito per l'ammissione alla prosecuzione volontaria solo dopo che, operata la scelta della gestione di destinazione, la contribuzione accantonata nell'evidenza contabile sarà affluita alla posizione assicurativa dell'interessato nella gestione dallo stesso prescelta.
8 - Facoltà per i superstiti di proseguire volontariamente la contribuzione obbligatoria - In caso di morte dell'assicurato, i supersiti possono sostituirsi al dante causa nel versamento dei contributi volontari, relativamente al periodo compreso tra la data della domanda di prosecuzione volontaria o di pensione non accoglibile per difetto dei requisiti richiesti e quella del decesso, solo se hanno titolo alla pensione indiretta e a condizione che i versamenti volontari risultino determinanti per il conseguimento del diritto alla prestazione.