L’INPS, con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi a causa dell’emergenza COVID-19, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’art. 78, c. 2-quinquiesdecies, del D.L. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.

Al riguardo, si evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

Aziende con dipendenti

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, si ribadisce che gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico di cui all’art.78, c. 2-quinquiesdecies, del D.L. 18/2020).

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.

Artigiani e commercianti

Sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020).

I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).

La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell’impresa che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione di competenza.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva, nelle more della presentazione dell’istanza gli interessati, nel riscontrare l’invito a regolarizzare trasmesso dalla Struttura territoriale competente a gestire la verifica medesima, che riporta l’irregolarità relativa al I trimestre 2020, dovranno dichiarare, utilizzando la casella indicata nell’invito, di rientrare tra i soggetti destinatari della previsione di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 18 del D.L. 23/2020.

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

- 24: Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 5;

- 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;

- 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5;

- 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2;

- 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n.  23/2020, art. 18, commi 1 e 2;

- 29: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n.  23/2020, art. 18, commi 3 e 4;

- 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 23/2020, art. 18, comma 5;

- 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.

I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.

Ulteriori istruzioni operative

Nel messaggio 2871/2020, l’INPS fornisce, infine, le istruzioni operative relative a:

  • Domanda di rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
  • Aziende agricole assuntrici di manodopera;
  • Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
  • Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto.