L'INPS, con la circolare 6/09/2006 n.95, fornendo alcune precisazioni in materia di indennità di malattia e maternità, ha ricordato che i lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell'UE oppure che non hanno stipulato con l'Italia apposite convenzioni, possono aver diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia solo dopo aver presentato la certificazione originale legalizzata a cura della rappresentanza consolare o diplomatica italiana presente in quel Paese. Detta legalizzazione invece non è richiesta ai lavoratori che si ammalano in Paesi non facenti parte dell'unione europea ma che hanno stipulato con l'italia convenzioni o accordi specifici che regolano la materia. Questi paesi sono: - paesi extraUE con i quali sono stati stipulati accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria: Islanda, Norvegia, Liechtemstein, Svizzera e Turchia; - paesi extraUE con i quali sono state stipulate convenzioni estese all'assicurazione per malattia: Argentina, Bosnia,-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela. Le altre precisazioni fornite dall'INPS sono: - Pensionati - Ai soggetti aventi diritto alla pensione non è possibile riconoscere l'indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro; e questo anche se la malattia inizia entro il termine di copertura assicurativa. - COCOCO - Ai fini dell'indennizzo le giornate per le quali viene documentata l'effettuazione di prestazioni in regime di day hospital sono da equiparare a giornate di ricovero. - Superbonus - Nei confronti di coloro che beneficiano dell'incentivo per il posticipo del pensionamento il datore di lavoro è sempre tenuto a versare la contribuzione per malattia. - Riposi di maternità - Ai fini del diritto ai riposi giornalieri per allattamento va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale e non quello effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate. - Riposi per allattamento al padre - Nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma il padre dipendente può fruire in caso di parto plurimo del beneficio in esame in misura raddoppiata. Il padre lavoratore dipendente può fruire dei predetti riposi durante i tre mesi dopo il parto e durante l'eventuale periodo di congedo parentale della madre.