Contributi e fisco
Inps, avviso di addebito con valore di titolo esecutivo
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 22519 del 7 settembre 2010, ha reso noto che sono stati potenziati i processi di riscossione dell'Istituto. Dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamento degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
L'Inps riepiloga le disposizioni di maggior rilevanza in materia di crediti previdenziali contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Massimo rilievo alla previsione in materia di contrasto dell'omissione contributiva contenuta al comma 1° dell'art. 30 secondo la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamento degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo."
Il nuovo sistema di riscossione interesserà le modalità di recupero di tutti i crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio a partire dal 1° gennaio 2011, anche di competenza di periodi antecedenti.
Di immediata applicazione la disposizione contenuta al comma 10° del medesimo articolo che abroga l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevedeva, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l'iscrizione a ruolo, la facoltà dell'ente previdenziale di sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Pertanto, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, l'Inps non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti. Viceversa, restano invariate le modalità di comunicazione agli Agenti della riscossione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di recupero crediti relativi a causali contabili, amministrative o giudiziarie.
Infine, l'art. 38 comma 12 sospende i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, prevedendo che "le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applichino, limitatamente al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'ente creditore". Pertanto, la novella legislativa, sospendendo dal 01/01/2010 al 31/12/2012 gli effetti della decadenza, consente all'INPS di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini prescrizionali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche riferiti a periodi di competenza precedenti.
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