L’Inps, con la circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, ha comunicato, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

I nuovi valori, a valere dal 1° gennaio 2018, sono di seguito riepilogati:

  • Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld = Euro 507,42;
  • Minimale giornaliero di retribuzione (9,5%) = Euro 48,20;
  • Retribuzione giornaliera convenzionale minima in genere = Euro 26,78;
  • Retribuzione convenzionale mensile pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa = Euro 670,00;
  • Minimale orario di retribuzione part time (ipotesi di orario normale pari a 40 ore) = Euro 7,23 (calcolato nel seguente modo: minimale giornaliero Euro 48,20 x 6 giorni : normale orario settimanale 40 ore);
  • Prima fascia di retribuzione pensionabile annua (oltre la quale è dovuta la contribuzione aggiuntiva IVS dell’1% a carico lavoratore) = Euro 46.630,00 (mese Euro 3.886,00);
  • Massimale contributivo e pensionabile annuo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e non) = Euro 101.427,00;
  • Limite annuale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi = Euro 10.544,00;
  • Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: Euro 67,14;
  • Prestazioni di maternità obbligatoria (congedo di maternità) a carico del bilancio dello Stato: Euro 2.109,19.