L'INPS con la circolare n. 65 del 5 Giugno 2008 ha comunicato l'aggiornamento dei coefficienti , di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto relativi ai lavoratori autonomi.

La circolare precisa che per le domande di ricongiunzione, di riscatto laurea e di costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, per le quali l'onere viene determinato secondo i criteri della riserva matematica di cui all'art. 13, della legge n. 1338/1962, presentate a partire dal 6 maggio 2008, trovano applicazione i coefficienti di calcolo stabiliti dal decreto emanato il 22 aprile 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale e pubblicato sulla G.U n. 105 del 6 maggio 2008, ovvero la data di entrata in vigore del decreto stesso.

La circolare fornisce anche i seguenti chiarimenti:

L'esistenza di un rapporto di collaborazione può essere dimostrata:

- Dall'atto costitutivo dell'impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione;
- Dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione IVS;
- Da attestazioni dell'ispettorato del Lavoro;
- Dalle risultanze degli archivi dell'istituto circa la sussistenza del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell'accredito contributivo. 

L'Istituto afferma inoltre che, in conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003), la dichiarazione del Sindaco attestante la qualifica in base alle risultanze degli archivi dell'anagrafe comunale, non costituisce prova di data certa al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia. La circolare prosegue affermando che alla stessa stregua non costituiscono prova di data certa gli accertamenti esperiti dalle Autorità Comunali "ora per allora".

L'INPS comunica che per quanto riguarda il settore agricolo verranno forniti analoghi chiarimenti in successiva circolare.