INPS: nuove regole per l’autotutela
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 47 del 17 maggio 2023, ha reso noto che è stato approvato il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”.
Attraverso l’esercizio dell’autotutela, agendo sui propri provvedimenti emanati, l’INPS può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.
In particolare, l’Istituto può concludere il procedimento di autotutela con i seguenti provvedimenti:
a) annullamento d’ufficio, che comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un atto inficiato da uno o più vizi di legittimità;
b) rettifica, che presuppone l’intervento sul provvedimento con effetti conservativi dello stesso, attraverso l’eliminazione di incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo;
c) convalida, ammissibile per i provvedimenti annullabili, che comporta la sanatoria dei vizi, salvaguardando gli effetti già prodotti dal provvedimento;
d) revoca, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, che determina l’inidoneità del provvedimento stesso a produrre ulteriori effetti.
Il procedimento di autotutela può essere avviato su proposta del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato o su istanza di parte, presentata in via telematica, o tramite PEC, da chiunque vi abbia interesse.
Inoltre, il procedimento di autotutela può essere avviato, ove ne ricorrano i presupposti, a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo, fatta salva, in quest’ultimo caso, l’ipotesi in cui il ricorso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato.
All’interessato e agli eventuali controinteressati, individuati o individuabili, deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela.
Detta comunicazione non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.
Oltre al destinatario del provvedimento e ai cointeressati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento gli Istituti di patronato, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi quali associazioni/comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.
I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento possono, altresì, presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
La fase istruttoria del procedimento di autotutela è curata dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame e deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Tale termine decorre:
· dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio;
· dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte;
· dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.
Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, di uno dei provvedimenti di cui in premessa (annullamento d’ufficio, rettifica, convalida o revoca).
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