INPGI: tutte le agevolazioni contributive per i giornalisti
A cura della redazione
L’INPGI, con la circolare n. 11 del 22 settembre 2021, ha ricordato che l’art. 1, c. 29, della L. 178/2020 ha esteso, ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’INPGI, l’applicazione delle disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.
A seguito dell’emanazione della norma sopra riportata, con delibera del CdA INPGI n. 21 del 14/04/2021, si è proceduto alla ricognizione delle misure agevolative vigenti nel sistema generale, applicabili nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso l’Istituto.
Le misure agevolative applicabili – con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 – sono le seguenti:
- 4, D.Lgs. 151/2001- sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della L. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo;
- 4, commi da 8 a 10, della L. 92/2012 - agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi;
- 4, c. 11, della L. 92/2012 - agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti;
- 1, commi 16 e 19, della L. 178/2020 - Esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022;
- 1, commi da 100 a 105 e 107, della L. 205/2017 - Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- 1, commi 10 e 11, della L. 1078/2020 - Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022;
- 4, c. 3, della L. 236/1993 - Incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS;
- 10 del D.lgs. 151/2015 - Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica (riduzione capacità lavorativa);
- 10 del D.Lgs. 151/2015 - Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva e psichica;
- 2, c. 10 bis, della L. 92/2012, introdotto dall'art. 7, c. 5, lett. b) del D.L. 76/2013 - Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della indennità di disoccupazione;
- 4, L. 381/1991 e art. 2, L. 193/2000 (DM 148/2014) - Incentivo per l’assunzione di detenuti o internati;
- 41, D.L. 73/2021 – convertito in L. 106/2021 - Contratto di rioccupazione.
I benefici di esonero e le agevolazioni contributive di cui alle norme di legge sopra elencate saranno applicati nella misura, nei termini e con le medesime modalità previste dalle singole disposizioni normative, esattamente come previsto nel sistema generale (INPS).
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