L'Inpgi, con il comunicato del 13 gennaio 2010, ha reso noto che i datori di lavoro interessati devono presentare entro il 20 gennaio 2010 le istanze di condono per accedere al beneficio della definizione agevolata delle inadempienze contributive.
Le disposizioni agevolative sono contenute nel provvedimento di condono previdenziale adottato dall'Istituto con delibera n. 59 del 13/05/2009, con le modalità illustrate con circolare INPGI n. 8 del 24/07/2009. La delibera è stata approvata dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, il 24 luglio 2009
Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 30 aprile 2009 - anche se non ancora accertate - possono essere sanate con il pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. La sanzione civile non può essere superiore al 30 per cento dell'importo dei contributi omessi.
I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 30/04/2009. La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto. La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 30 aprile 2009.
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o con una rateazione sino a 36 mesi, con applicazione di un interesse di dilazione pari al 3 per cento annuo.
Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta - per il debito residuo - la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell'INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni intere.
Il condono potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l'azienda è stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate.
L'importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrà essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero in un numero di rate non superiore a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all'atto della presentazione della domanda di condono. Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo CR01.