L'Inpgi, con circolare n. 3 dell’1 febbraio 2012, ha reso noto che, per il 2012, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari, non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell'ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea).
La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Paesi dell'ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vaticano.
Le aziende che, per il mese di gennaio 2012, hanno operato sulla base del valore convenzionale del 2011, possono regolarizzare tale periodo contributivo con la denuncia del mese di febbraio (scadenza il 16.3.2012) senza aggravio di oneri aggiuntivi. Ai fini della compilazione della denuncia DASM per il mese di febbraio 2012, le aziende interessate dovranno indicare gli importi arretrati, separatamente dalla retribuzione corrente, quale retribuzione arretrata mese di riferimento, tipologia arretrato, aliquota.