L’Inpgi, con la circolare n. 7 del 16 settembre 2010, ha riepilogato gli adempimenti delle aziende ammesse allo sgravio a favore della contrattazione di secondo livello.

La misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Ai fini della determinazione del predetto limite massimo, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 797/1955 e successive modificazioni.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a. essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del suddetto decreto, ove non depositati, entro trenta giorni da quest'ultima data;
b. prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate a parametri idonei a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.
Il beneficio contributivo è pari:
- all’aliquota a carico del datore di lavoro (entro il limite massimo di 25 punti), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
- all’intera aliquota posta a carico del lavoratore (per i giornalisti 8,69% - l’eventuale contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n.438/92 non costituisce, invece, oggetto di sgravio).
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’INPGI – siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2009 devono:
- determinare l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
- riportare il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Le operazioni dovranno essere effettuate entro il mese di dicembre 2010 (ultima denuncia contributiva utile scadenza 16/01/2011).
I datori di lavoro autorizzati dall’INPS, contestualmente alle predette operazioni di recupero dello sgravio spettante, sono tenuti ad inoltrare all’INPGI un elenco - debitamente compilato e sottoscritto - dei dipendenti interessati dallo sgravio, in cui per ogni giornalista sia riportato:
- la retribuzione annua imponibile;
- l’importo effettivo del premio;
- l’importo della retribuzione oggetto di decontribuzione;
- l’importo della quota di sgravio spettante al giornalista;
- l’importo della quota di sgravio spettante all’Azienda.
I datori di lavoro che non presentino il suddetto elenco, ovvero che non risultino in uno stato di correntezza contributiva presso l’INPGI, anche se autorizzati dall’INPS, non potranno usufruire dello sgravio contributivo.